Rifiuti pericolosi in ADR, la caratteristica di pericolo H14

Dal 25 Marzo 2012, i rifiuti pericolosi che presentano la caratteristica di pericolo H14, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure imposta dall’ADR (Accordo sul trasporto di merci pericolose).

Innanzitutto vediamo cosa dice a riguardo dei rifiuti pericolosi il Testo Unico Ambientale. L’art. 183 comma 1, lett b):

Un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicante nell’Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il quale individua le classi di pericolosità H1 esplosivo a H14 ecotossico.
L’introduzione del D.Lgs. 205/2010, ed in particolare l’articolo 39 comma 5 ha sostituito gli allegati D e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006, e di conseguenza , a far data dal 25 Dicembre 2010, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, è divenuta obbligatoria la valutazione della ecotossicità nella classificazione dei rifiuti.

Gli operatori del settore ben sanno che molto spesso in via del tutto precauzionale, si attribuiva ai rifiuti pericolosi anche la caratteristica di pericolo H14, e quindi si catalogava il rifiuto come eco-tossico, anche laddove di fatto non vi era un reale rischio per l’ambiente. Il legislatore ha quindi visto la necessità di intervenire per fornire dei chiarimenti e delle linee guida sulla corretta attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

Passiamo ora alla valutazione dei rifiuti con caratteristiche di pericolo H14 nell’ambito dell’ADR.

Si consideri il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 3 comma 6 della legge n.24 marzo 2012 n.28.

Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I…(omissis) Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H 14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7

Dove

M6: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide

M7: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide

Tali nuovi criteri dovrebbero essere applicati a far data dal 25 Dicembre 2010 e fino all’adozione di un apposito decreto ministeriale contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti. Ai fini della classificazione, i criteri da adottare sono quelli prevista dall’ADR 2012.

La classificazione delle sostanze, avviene secondo i criteri contenuti al punto 2.2.9.1.10.3 dell’ADR, criteri secondo i quali le sostanze debbono essere considerate pericolose per l’ambiente qualora risultino positive ai test di tossicità acuta 1, di tossicità cronica 1 o di tossicità cronica 2.

Da ciò ne discende che qualora ad un rifiuto venga attribuita la caratteristica di pericolo H14, quest’ultimo dovrebbe poi viaggiare secondo la disciplina ADR con tutti gli oneri che ne discendono ovviamente.

Pertanto, la tanto amata pratica prudenziale di attribuire la caratteristica di pericolo H14 ai rifiuti pericolosi dovrebbe ormai essersi estinta o esporrà i trasportatori, che non viaggiano in ADR, a pesanti sanzioni.